Descrizione:
La differenzione operata dai ?culti? tra ? quaestio facti? e ?quaestio iuris? fece emergere la valutazione giudiziale ? ex sententia animi?, secondo il rescritto Adrianeo, e mise totalmente in ombra le ?prove legali? escogitate dai ? doctores?. Anche la prova indiziaria fu ritenuta atta a convincere il giudice, mentre si assegnò sempre maggiore importanza al dettato legislativo in merito alla pena da irrogare. Dal canto suo la dottrina italiana era sempre più propensa a porre in rilievo la ?ratio legis? ed a negare che fosse possibile operare una ?extensio in poenalibus?. Divergenze fra le teorie degli Umanisti e la prassi forense si manifestarono sulla interpretazione della legge, ma per quanto concerneva il ?quanto ed il ?quale? della prova, entrambi contribuirono a rafforzare il potere di ?arbitrium? assegnato ai giudici dei tribunali superiori. |